VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell’articolo n. 14 e precisamente: “…..ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativoall’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”.
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VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 avente come oggetto “La validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
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VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo Studente per le “assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”;
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OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;
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VISTA la delibera del collegio docenti del 04/09/2023.
Si comunica il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di 2° grado:
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Docente